La Corte di Cassazione, sezione quinta penale, con la sentenza del 17 marzo 2021 (dep. 26 maggio 2021), n. 20867, si è pronunciata in merito ai presupposti del concorso dei membri del collegio sindacale nei reati di bancarotta commessi dagli amministratori, confermando alcuni interessanti spunti di riflessione già espressi in precedenza dalla Suprema Corte (si veda, in particolare, Cass. Sez. V, 5 marzo 2014, n. 26399, Zandano, rv. 260215).
La Corte rappresenta anzitutto che nei reati di bancarotta la responsabilità per omissione dei sindaci “trova le sue radici fondanti nelle disposizioni dell’art. 2403 cc e ss.” e che “il concorso dei componenti del collegio sindacale nei reati commessi dall’amministratore della società può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del collegio sindacale, poiché tale controllo non può e non deve esaurirsi in una mera verifica formale o in un riscontro contabile della documentazione, ma deve ricomprendere il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione”.
Tuttavia, conformemente ad un ormai costante orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte afferma che il mancato esercizio dei doveri di controllo non configura automaticamente un’ipotesi di responsabilità penale a carico dei sindaci, la quale invece “sussiste solo qualora emergano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l’omissione del potere di controllo – e pertanto l’inadempimento dei poteri doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso di impedire le condotte distrattive degli amministratori -esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole volontà di agire anche a costo di far derivare dall’omesso controllo la commissione di illeciti da parte degli amministratori”.
Alla luce dei principi espressi, la Corte, nella vicenda sottoposta al suo vaglio, annulla senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli nei confronti dei sindaci di una cooperativa a r.l., ribadendo che “la responsabilità dei sindaci non può desumersi da una mera loro posizione di garanzia e dal mancato esercizio dei relativi doveri di controllo, ma postula l’esistenza di elementi, dotati di adeguato e necessario spessore indiziario, sintomatici della partecipazione dei sindaci stessi all’attività degli amministratori ovvero dell’ effettiva incidenza causale dell’omesso esercizio dei doveri di controllo rispetto alla commissione del reato di bancarotta fraudolenta da parte di costoro”.